Mobilità Ordinaria


CHE COS'E'

La mobilità ordinaria è uno degli strumenti previsti dalla legge (i cosiddetti ammortizzatori sociali) per rendere meno drammatiche le conseguenze della perdita del lavoro. L'iscrizione nelle liste di mobilità offre, a determinate condizioni, un sostegno economico ai lavoratori licenziati e attiva i meccanismi necessari per favorirne la rioccupazione. Essa, quindi, non consiste semplicemente in un aiuto economico, ma facilita per i lavoratori licenziati da aziende in crisi la riassunzione presso altre che hanno bisogno di manodopera. La mobilità è finanziata con il versamento del contributo dello 0,30% da parte delle aziende destinatarie al quale va aggiunto, al momento dell'avvio della procedura di mobilità, il cosiddetto contributo d'ingresso. Per ogni lavoratore posto in mobilità, le imprese generalmente devono versare all'Inps un contributo calcolato in proporzione all'indennità mensile di mobilità spettante al lavoratore. I requisiti per ottenere l'indennità sono: essere stati assunti con contratto a tempo indeterminato; avere la qualifica di operaio, impiegato, quadro; essere dipendenti di aziende che ai sensi della legge 223 del 1991 e successive modificazioni possano ricorrere alle procedure di mobilità; iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall'ufficio regionale del lavoro; anzianità aziendale di almeno 12 mesi maturata nell'ultimo rapporto di lavoro con l'azienda che lo ha messo in mobilità di cui almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria per maternità.

PER QUANTO TEMPO

La durata dell'indennità varia in funzione dell'età del lavoratore e dell'ubicazione del luogo di lavoro. Pertanto, fino al compimento del 39° anno di età del lavoratore, l'indennità spetta per un massimo di 12 mesi; da 40 a 49 anni di età, il periodo di godimento dell'indennità è elevato a 24 mesi; oltre i 50 anni di età, la durata sale a 36 mesi. Se l'ubicazione del luogo di lavoro è nel mezzogiorno i limiti salgono nel seguente modo: fino al compimento del 39° anno di età del lavoratore, l'indennità spetta per un massimo di 24 mesi; da 40 a 49 anni di età, il periodo di godimento dell'indennità è elevato a 36 mesi; oltre i 50 anni di età, la durata sale a 48 mesi. La durata della prestazione, comunque, non può superare l'anzianità maturata dal lavoratore nell'azienda che lo ha collocato in mobilità. L'età del lavoratore, al fine di stabilire la durata dell'indennità, deve essere accertata alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di godimento della prestazione è stato più volte prolungato in passato, rispetto ai termini previsti dalla legge, per casi particolari di aziende o settori in crisi.

QUANTO SPETTA

L'importo dell'indennità di mobilità è determinato con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore, ovvero che sarebbe spettato allo stesso, nel periodo di paga settimanale immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. Per la determinazione del trattamento straordinario di integrazione salariale sono da prendere in considerazione tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, corrisposti con carattere di continuità e non collegati alla effettiva presenza al lavoro, con esclusione, quindi, delle somme pagate a titolo di straordinario, di indennità di turno (solo se legata all'effettuazione del turno e, quindi, non rientrante come voce fissa contrattualmente prevista), di incentivi relativi al lavoro svolto, ecc.. Alla retribuzione così determinata deve essere aggiunta la quota di tredicesima e, ove prevista dal contratto collettivo, la quota di quattordicesima. Fissata così la retribuzione di riferimento, bisogna stabilire la fascia di appartenenza, come indicato ogni anno con apposita circolare. L'importo lordo del trattamento di integrazione salariale e, quindi, dell'indennità di mobilità, è pari all'80% della retribuzione se inferiore al massimale della fascia di appartenenza; se superiore è pari al massimale della fascia di appartenenza. Pertanto, per i primi dodici mesi, verrà posto in pagamento l'importo lordo, come sopra determinato, assoggettato alla trattenuta 5, 84%; dal tredicesimo mese in poi verrà posto in pagamento l'ottanta per cento dell'importo lordo dei primi dodici mesi senza l'applicazione dell'aliquota del 5,84%. Agli importi lordi come sopra determinati va applicata l'IRPEF.

QUANDO CESSA

Il pagamento dell'indennità viene interrotto quando il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità per una delle seguenti cause: il rifiuto di frequentare un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o lo frequenti in modo irregolare; la mancata accettazione di un lavoro equivalente a quello precedente con una retribuzione ridotta al massimo del 20%; il rifiuto di essere impiegato in opere e servizi di pubblica utilità; non ha comunicato all'Inps, entro 5 giorni dall'assunzione, di aver iniziato un'attività di lavoro dipendente (il lavoratore in mobilità può, senza perdere il diritto di iscrizione alla lista, svolgere un'attività part time o a tempo determinato. Ciò comporta la sospensione dell'indennità); non risponde, senza giustificato motivo, alle convocazioni del Centro per l'impiego. Il lavoratore non viene cancellato dalle liste se le attività lavorative o di formazione offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri o non raggiungibile in 60 minuti con i mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore. La cancellazione avviene anche in caso di: assunzione a tempo indeterminato; riscossione dell'indennità in un'unica soluzione (Mobilità anticipata); raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità (comprese le pensioni anticipate concesse in determinati settori previsti dalla legge); diventa titolare di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità (i lavoratori che beneficiano dell'assegno di invalidità e allo stesso tempo hanno diritto alla mobilità devono scegliere tra le due prestazioni).

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