Maternità Lavoratrici Parasubordinate


CHE COS'È

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e per il periodo successivo al parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un'indennità economica sostitutiva del reddito.

A CHI SPETTA

A tutte le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, non iscritte ad altre Casse di previdenza e non pensionate.

REQUISITI ESSENZIALI

iscrizione alla Gestione separata dell'INPS
almeno tre contributi mensili versati alla Gestione separata nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità. I contributi versati devono essere comprensivi dell'aliquota maggiorata dello 0,72% utile per le prestazioni economiche di maternità.

COSA SPETTA

Un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende:

prima del parto
i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (oppure, in caso di flessibilità, il mese precedente l'inizio del congedo)
il giorno del parto
i periodi di interdizione anticipata eventualmente disposta dal servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro (per le libere professioniste l'interdizione anticipata può essere disposta solo ai sensi della lett. a), comma 2, dell'art. 17 D.Lgs. 151/2001 ossia per gravi complicanze della gestazione)

dopo il parto:
i 3 mesi dopo il parto (oppure, in caso di flessibilità, il congedo può essere prolungato fino a 4 mesi dopo il parto)
i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta se il parto avviene prima della data presunta (tali giorni si aggiungono al periodo di congedo dopo il parto)
i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva se il parto avviene dopo la data presunta
i periodi di interdizione prorogata eventualmente disposta dal servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro


In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
L'interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione (180simo giorno incluso) è considerata a tutti gli effetti come "parto".
Durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire, in sostituzione del reddito da lavoro, un'indennità economica pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da lavoro parasubordinato, associazione in partecipazione o attività libero professionale. L'indennità giornaliera è calcolata sulla base del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo.

DOCUMENTAZIONE

certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto.
Il certificato va rilasciato dal medico del SSN oppure dal medico convenzionato con il SSN. Qualora il certificato venga rilasciato dal medico privato, è facoltà dell'Inps e del committente/associante in partecipazione accettarlo oppure chiederne la regolarizzazione (art. 14 del d.p.r. 1026/1976– artt. 21 e 76 del d.lgs. 151/2001)
nel caso in cui si intenda beneficiare della flessibilita', occorre presentare le certificazioni mediche che attestano specificatamente l'assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro. Le certificazioni sono rilasciate dal medico specialista del SSN o convenzionato con il SSN e dal medico aziendale competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (in mancanza del medico aziendale, va acquisita la dichiarazione del committente/associante in partecipazione da cui risulta che, in azienda o per le attività svolte, non esiste l'obbligo di sorveglian¬za sanitaria sul lavoro).
certificato di nascita (oppure autocertificazione) di regola entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento
in caso di interruzione di gravidanza (spontanea o terapeutica), va presentata la documentazione medica dalla quale risulti la data in cui l'interruzione stessa si è verificata
dichiarazione del committente o associante attestante l'effettiva astensione dal lavoro durante il congedo di maternità
Documenti richiesti per garantire maggiore efficienza e speditezza dell'azione amministrativa

provvedimento di interdizione anticipata o prorogata rilasciato dal servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro
lavoratori parasubordinati o associati in partecipazione:

dichiarazioni presentate ai fini fiscali, relative all'anno/i in cui ricadono i 12 mesi di riferimento oppure dichiarazione del committente/associante in partecipazione che attesta i compensi corrisposti nei 12 mesi di riferimento al collaboratore/associato in partecipazione, gli importi e le date dei relativi versamenti contributivi
modelli F24 che attestano l'effettivo versamento dei contributi per i periodi interessati
liberi professionisti:

denuncia dei redditi, ai fini Irpef, relativa all'anno/i in cui ricadono i 12 mesi di riferimento;
versamenti degli acconti ai fini Irpef relativi all'anno/i in cui ricadono i 12 mesi di riferimento;
modelli F24 che attestano l'effettivo versamento dei contributi per i periodi interessati

La documentazione va allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica. L'eventuale certificazione medico sanitaria necessaria all'istruttoria va presentata in originale, o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica, direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del dpr 445/2000).

CHI PAGA

Il pagamento dell'indennità è effettuato direttamente dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda:
bonifico presso l'ufficio postale
accredito
Nel caso di prestazioni il cui importo netto superi i 1000 euro, secondo le vigenti disposizioni di contrasto all'uso del contante, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti per cassa. La somma potra' essere riscossa avvalendosi delle altre modalita' in uso - accredito su c/c bancario o postale, su libretto postale, su INPS card o su carte di pagamento dotate di IBAN - nominativi ed intestati al legittimo beneficiario.
Il diritto all'indennità si perde qualora trascorra il termine prescrizionale di un anno senza che sia stato effettuato il pagamento dell'indennità.
L'anno di prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità e può essere interrotto dalla lavoratrice interessata mediante presentazione (prima dello scadere dell'anno) di istanze scritte di data certa volte ad ottenere il pagamento della indennità.
Dalla data di presentazione dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo anno di prescrizione; pertanto, fino a quando il pagamento non viene effettuato, occorre presentare di volta in volta atti interruttivi della prescrizione.
Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).

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