Permessi per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità
ai sensi dell' art. 33, comma 3 della legge 104/1992, art. 33 del d.lgs. 151/2001 e art. 42, comma 1 del d.lgs 151/2001.
CHE COSA SONO
Permessi dal lavoro finalizzati all'assistenza al coniuge, parenti, e affini disabili in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992. Durante i periodi di assenza dal lavoro il lavoratore percepisce un'indennità economica.
A CHI SPETTA
I permessi spettano ai genitori, anche adottivi o affidatari, al coniuge ai parenti o agli affini entro il secondo grado, purchè abbiano un rapporto di lavoro dipendente in corso coperto da assicurazione Inps per le prestazioni di maternità. I permessi possono essere usufruiti da parenti o affini di terzo grado soltanto qualora uno dei genitori o il coniuge abbiano compiuto 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (sono parenti di primo grado ad es.: genitori, figli; sono parenti di secondo grado ad es.: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado ad es.: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado ad es.: cognati sono parenti di terzo grado ad es.: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado ad es. zii acquisiti, nipoti acquisiti). I permessi possono essere usufruiti da un solo lavoratore per assistere la stessa persona; l'unica eccezione riguarda i genitori che possono fruire dei permessi per assistere lo stesso figlio anche alternativamente sempre nel limite dei tre giorni per disabile in situazione di gravità. I disabili da assistere, inoltre, non devono essere ricoverati a tempo pieno. I permessi possono essere autorizzati anche se il disabile è ricoverato a tempo pieno purchè i sanitari della struttura richiedano la presenza del familiare che presta assistenza. Per i lavoratori agricoli a contratto stagionale i permessi possono essere riconosciuti solo se la durata del contratto è pari almeno ad un mese con previsione di attività lavorativa per 6 giorni a settimana (o 5 in caso di settimana corta). Sono esclusi i lavoratori a domicilio e i lavoratori domestici.
COSA SPETTA
Al coniuge, ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano:
tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore, coperti da un'indennità corrispondente all'intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di permesso.
Ai genitori di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa:
i tre giorni di permesso mensili come sopra descritti;
prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un'indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo massimo di congedo parentale previsto per il genitore richiedente per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del periodo di congedo parentale ordinario, da godere entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino;
permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore. Per tali permessi spetta un'indennità corrispondente all'intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di permessi
Ai genitori di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e gli otto anni spettano in alternativa:
i tre giorni di permesso mensili come sopra descritti il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto
Ai genitori di figli disabili in situazione di gravità oltre gli otto anni di età spettano
i tre giorni di permesso mensili come sopra descritti.
I giorni di permesso non usufruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi. Nel caso in cui il richiedente abbia un rapporto di lavoro part time di tipo verticale, le giornate di permesso mensile vengono proporzionalmente ridotte. Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona disabile in situazione di gravità residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto alla residenza del disabile, dovrà attestare al proprio datore di lavoro con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.
I permessi possono essere richiesto solo per periodi successivi alla presentazione della domanda.
DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Per la disabilità in situazione di gravità deve essere allegato il relativo verbale rilasciato dalla competente Commissione ASL/INPS integrata ex art. 4 legge 104/92 (anche in copia dichiarata autentica) o, nell'attesa della decisione, laddove siano decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda, dal certificato provvisorio rilasciato dal medico specialista nella patologia denunciata, dipendente del SSN o assimilato.
Per la sindrome di Down può essere allegata, in alternativa, la certificazione rilasciata dal medico di base corredata dal cariotipo.
Per i Grandi invalidi di guerra ed equiparati è sufficiente allegare copia dell'attestato di pensione o del decreto di concessione rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
DOCUMENTI ULTERIORI
Per il disabile soggetto a tutela curatela, o amministrazione di sostegno, deve essere allegata copia del decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno
Per l'assistenza a parente/affine di terzo grado:
In caso di patologia invalidante del coniuge o di un genitore del disabile in situazione di gravità deve essere allegata in busta chiusa indirizzata all' UOC/UOS territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico da cui risulti una delle patologie invalidante a carattere permanente, indicate dall'art.2 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21/7/2000;
In caso di separazione o divorzio del disabile in situazione di gravità deve essere allegata copia del provvedimento da cui risulti lo stato giuridico di separazione o di divorzio;
In caso di abbandono del disabile in situazione di gravità è necessario allegare copia della documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità da cui risulti lo stato giuridico di abbandono;
La documentazione va allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica. L'eventuale certificazione medico sanitaria necessaria all'istruttoria va presentata in originale, o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica, direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del dpr 445/2000). CHI PAGA Di regola, l'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. L'indennità è pagata direttamente dall'Inps agli operai agricoli. Il pagamento diretto è effettuato dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda: bonifico presso l'ufficio postale accredito Nel caso di prestazioni il cui importo netto superi i 1000 euro, secondo le vigenti disposizioni di contrasto all'uso del contante, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti per cassa. La somma potra' essere riscossa avvalendosi delle altre modalita' in uso - accredito su c/c bancario o postale, su libretto postale, su INPS card o su carte di pagamento dotate di IBAN - nominativi ed intestati al legittimo beneficiario.
Il diritto all'indennità si perde qualora trascorra il termine prescrizionale di un anno senza che sia stato effettuato il pagamento dell'indennità.
Nei riguardi dell'Inps l'anno di prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.
L'anno di prescrizione può essere interrotto dal lavoratore interessato mediante presentazione (prima dello scadere dell'anno) di istanze scritte di data certa volte ad ottenere il pagamento della indennità.
Dalla data di presentazione dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo anno di prescrizione; pertanto, fino a quando il pagamento non viene effettuato, occorre presentare di volta in volta atti interruttivi della prescrizione.
Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).