ASpI già Disoccupazione Ordinaria


CHE COS'E'

L'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) è un'indennità disoccupazione che spetta a tutti i lavoratori dipendenti che, dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione di natura subordinata, ivi compresi, apprendisti, personale artistico subordinato, soci lavoratori di cooperativa, dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione con inclusione dei lavoratori precari della scuola, lavoratori che hanno cessato il lavoro per dimissioni avvenute durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio) o nei casi stabiliti dalla legge per giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Si specifica che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta entro il 31 dicembre 2012, l'utente deve richiedere la prestazione di Disoccupazione non agricola con requisiti normali, o in alternativa la indennità di disoccupazione mini-ASpI 2012.

REQUISITI

•essere in stato di disoccupazione involontaria, ai sensi del D.Lgs. 181/2000, art. 1, comma 2, lettera c);
•far valere almeno 2 anni di anzianità assicurativa
•far valere almeno 1 anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e ASpI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione (per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata);

DURATA DELLA PRESTAZIONE

Durante il periodo transitorio della riforma (1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2015) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013 la durata massima è pari a:
otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni
Per le prestazioni relative agli eventi intercorsi negli anni 2014 e 2015 la durata verrà incrementata gradualmente in base all'età dell'utente richiedente la prestazione fino a stabilizzarsi dal 1° gennaio 2016.
L'indennità spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se presentata nei primi sette giorni, ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda, se successivo al settimo.
Decorre altresì dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa al Centro per l'Impiego (di cui l'art. 2 della Legge n. 181/2000) qualora sia resa successivamente alla prestazione della domanda.

SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, l'indennità di disoccupazione ASpI è sospesa d'ufficio fino ad un massimo di sei mesi. Al termine di detto periodo di sospensione, l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

QUANTO SPETTA

L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, ed è pari al:

•75% della retribuzione mensile nei casi in cui tale retribuzione sia pari o inferiore ad un importo stabilito (pari per l'anno 2013 a 1.180 euro) e annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT;

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità pari al 75% dell'importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
L'importo così determinato non è soggetto a rivalutazione annua.
In ogni caso, l'indennità non può superare un massimale mensile stabilito dalla legge.
All'indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e un ulteriore riduzione del 15% dopo il 12° mese di fruizione.

Servizi Offerti dall'ACAI

Compilazione modello 730.
Assistenza fiscale Modello UNICO.
Dichiarazione e calcolo I.C.I.
Contenzioso tributario (Red).
Centro autorizzato redditi.
Trasmissione telematica.
Formazione e Ricerca per l'Artigianato.



Calcolo assegni familiari.
Indennità di disoccupazione.
Autorizzazione ai versamenti volontari.
Verifica della posizione assicurativa.
Calcolo rendita per infortuni.
Indennità malattie professionali.
Indennità di accompagnamento.



Pensione di anzianità.
Pensione ai superstiti/reversibilità.
La pensione in convenzione internazionale.
Ricostruzioni di pensione.
Calcolo supplementi di pensione.
Invalidità civile.
Assegno sociale.