DIS-COLL
CHE COSA E'
E' una prestazione prevista dal Decreto Legislativo n.22 del 4 marzo 2015 al fine di tutelare i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che vengono a trovarsi senza lavoro con data di cessazione a partire dal 01 gennaio 2015 (indennità di disoccupazione DIS-COLL).
Per richiederla è necessario presentare la domanda di DIS-COLL via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN INPS), tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita) o tramite Contact Center Integrato INPS INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).
REQUISITI
L'indennità spetta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000,al momento della domanda di prestazione; lo status di disoccupato deve essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato o anche tramite PEC, accompagnata da una dichiarazione attestante l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; inoltre suddetta dichiarazione può essere rilasciata direttamente all'INPS telematicamente con la presente domanda; possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro,un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
DURATA E MISURA DELLA PRESTAZIONE
L'indennità viene corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. La misura dell'indennità DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile - calcolato sulla base della retribuzione percepita nell'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e nell'anno solare precedente se questo è per l'anno 2015 pari o inferiore ad 1.195 euro mensili; se invece il reddito medio mensile è superiore al predetto importo, la DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. In ogni caso l'indennità non può superare l'importo massimo mensile di 1300 euro per l'anno 2015, annualmente rivalutato. La durata massima non può superare i sei mesi. L'indennità DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal 1° giorno del quarto mese di fruizione.
L'indennità decorre dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.