Bonus Bebè
Assegno di natalità (c.d. Bonus Bebè) di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 ).
Per ottenere l'assegno di natalità occorre possedere determinati requisiti di legge e presentare domanda all'Inps esclusivamente per via telematica mediante i Patronati, attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Il servizio on line per richiedere l'assegno di natalità è disponibile nel menu "servizi online" del sito www.inps.it dall'11 maggio 2015. Una volta inseriti i dati per l'invio on line della domanda (compreso il cellulare), al termine dell'istruttoria, INPS comunica al richiedente tramite sms che la domanda è stata definita. Da quel momento il richiedente può visualizzare l'esito della domanda (accolta o respinta) accedendo al servizio, tramite il percorso sopra indicato, e selezionando nel menù la voce "consultazione domande". Qualora nel compilare la domanda l'Utente indichi anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), può ricevere direttamente nella sua casella il provvedimento di accoglimento o reiezione della domanda.
A chi spetta
L'assegno va a beneficio dei nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato o adottato o in affido preadottivo, disposto ai sensi della legge 184 del 1983, tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e che siano in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
Qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un'altra famiglia ai sensi dell'art. 2 della legge 184 del 1983, l'assegno è corrisposto all'affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell'affidamento.
Il valore dell'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente, secondo le nuove regole introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. Qualora il figlio sia affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola il requisito dell'ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti ma l'affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.
Per richiedere l'assegno è necessario essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013. E' necessario inoltre che nel nucleo familiare indicato nella D.S.U. sia presente il figlio nato o adottato o in affido preadottivo. Per tale motivo le D.S.U. presentate nel 2014 non possono essere utilizzate per la domanda di assegno. Si ricorda che il termine di validità di ogni D.S.U. scade il 15 gennaio dell'anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può più utilizzare la D.S.U. scaduta ma occorre presentarne un'altra. Se non si presenta una nuova D.S.U. il beneficio è sospeso fino a quando non viene presentata la nuova D.S.U.
Cosa spetta
E' concesso un assegno annuale per ogni figlio, nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare:
960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.
L'assegno spetta dalla data di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.
Chi può presentare la domanda
Può presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del d.lgs. 286 del 1998. Ai fini dell'assegno ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del d.lgs. 251 del 2007);
residenza in Italia;
convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune);
ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all'anno.
Se il figlio è affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola la domanda può essere presentata dall'affidatario. Se il genitore che ha i requisiti per avere l'assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata, in nome e per conto del genitore minorenne/incapace, dal suo legale rappresentante.
Quando si presenta la domanda e quando decorre l'assegno
La domanda di assegno va presentata di regola una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017. La domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo disposto ai sensi della legge 184 del 1983. In tale caso l'assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.
Qualora l'assegno non possa essere più concesso al genitore richiedente (perché ad esempio decaduto dalla potestà genitoriale oppure perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all'altro genitore) l'altro genitore può subentrare nel diritto all'assegno presentando per il medesimo figlio una nuova domanda entro i successivi 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice con il quale è stata disposta la decadenza dalla potestà oppure l'affidamento esclusivo all'altro genitore. In tale caso, l'assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
Qualora il figlio venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso l'assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).
In caso di rinuncia al beneficio a favore dell'altro genitore, quest'ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa. L'erogazione dell'assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda. In caso di decesso del genitore richiedente, l'erogazione dell'assegno prosegue a favore dell'altro genitore. A tale fine quest'ultimo, fornirà all'Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell'assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso. In ogni caso, qualora la domanda è presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
Per le nascite o adozioni o gli affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio ed il 27 aprile 2015 (data di entrata in vigore del DPCM 27 febbraio 2015), i termini di 90 giorni scadono il 27 luglio 2015. Se la domanda è presentata oltre questa data, l'assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Chi paga l'assegno
L'INPS paga l'assegno per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda della misura annua dell'assegno (960 euro o 1.920 euro, secondo il valore dell'ISEE), secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o cata prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. In caso di domanda presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace, il mezzo di pagamento prescelto dev'essere intestato al genitore minorenne/incapace.
Il pagamento dell'assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
Quando termina l'erogazione dell'assegno
L'erogazione dell'assegno a favore del richiedente termina: quando il figlio compie i tre anni di età oppure quando si raggiungano tre anni dall'ingresso in famiglia del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. I tre anni, pari a 36 mesi, si calcolano a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);
quando il figlio raggiunge i 18 anni di età;
quando il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all'estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, ISEE superiore ai 25.000 euro annui, revoca dell'affidamento);
quando si verifica una delle seguenti cause di decadenza: decesso del figlio; revoca dell'adozione; decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi.
Il richiedente è tenuto a comunicare all'INPS nell'immediato e, comunque, entro i successivi 30 giorni, la perdita di uno dei requisiti oppure il verificarsi di una delle predette cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'INPS delle somme erogate indebitamente.
Qualora il richiedente perda uno dei requisiti previsti dalla legge oppure qualora si verifichi una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall'altro genitore oppure, in caso di affidamento temporaneo del figlio, dall'affidatario, sempre che sussistano in capo a tali soggetti i requisiti di legge.