ANF gestione separata
Per ottenere l’assegno per il nucleo familiare, oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario compilare il modulo secondo le indicazioni di seguito riportate. Il modulo deve essere consegnato all’ufficio Inps della propria zona di residenza o inviato per posta o presentato tramite un Ente di patronato che offre assistenza gratuita. La domanda deve essere presentata a partire dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i compensi.
A CHI SPETTA
Ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata (lavoratori con collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, professionisti senza cassa, venditori a domicilio, associati in partecipazione), i cui nuclei familiari sono composti da più persone e i cui redditi sono al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge di anno in anno (le tabelle relative ai limiti di reddito sono disponibili sul sito www.inps.it. L’assegno spetta agli iscritti alla Gestione separata il cui reddito complessivo familiare, percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio, deriva per almeno il 70% da attività parasubordinata. L'assegno spetta anche al nucleo che ha un reddito misto e che raggiunge il requisito del 70% sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti da lavoro parasubordinato. L’assegno spetta anche se il 70% del reddito complessivo deriva da lavoro dipendente e quello da attività parasubordinata è uguale a zero.
COSA SPETTA
Un assegno calcolato in relazione ai redditi dichiarati e ai componenti del nucleo, pagato dall'Inps con assegno circolare, bonifico presso ufficio postale oppure con accredito su conto corrente (bancario o postale). Il coniuge che non ha autonomo diritto all’assegno, può percepire direttamente la prestazione compilando l’apposita richiesta nel modulo.
COME SI COMPONE IL NUCLEO FAMILIARE
Ne fanno parte:
il richiedente l'assegno
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
i figli o equiparati* di età inferiore a 18 anni
i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni
i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare
i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
Non fanno parte del nucleo:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato; il coniuge che ha abbandonato la famiglia; i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio); i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia; i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente; i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima; i figli ed equiparati* maggiorenni non inabili a proficuo lavoro; i figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati; i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente - anche se minorenni o inabili - che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati; i genitori e gli altri ascendenti.